1. Denominazione, sede e durata
Art. 1
Sotto la denominazione UAM (UNIONE AUTOMOBILISTI e MOTOCICLISTI) è costituita una associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS.
La sede è ad Agno.
La durata è illimitata.
2. Scopo
Art. 2
L’associazione ha per scopo di riunire gli utenti della strada motorizzati (a propulsione termica, ibrida, elettrica o altro tipo di energia alternativa e innovativa), salvaguardandone i diritti e gli interessi in ogni ambito correlato alla circolazione. Essa si occupa di ottenere l’emanazione di una legislazione stradale equa, l’abrogazione di norme ingiuste e un’applicazione corretta, nonché di ottenere una segnaletica adeguata con ponderazione tra sicurezza e scorrevolezza. Si impegna anche a evitare che l’utente motorizzato della strada diventi semplicemente un contribuente straordinario, senza adeguate controprestazioni. In particolare sosterrà un maggior ricorso alla prevenzione, onde migliorare la sicurezza e ridurre quella repressione oggettivizzata che non tiene in considerazione le circostanze di ogni caso specifico. Essa sosterrà pure una maggiore informazione e una formazione anche dopo il conseguimento della licenza di condurre.
L’associazione potrà intraprendere tutte le vie lecite per ottenere Giustizia e sicurezza nel trasporto privato, professionale ludico o agonistico. Potrà organizzare campagne di sensibilizzazione, raccolte di firme, creare slogan, supportare candidati politici che ne condividano le idee, nonchè effettuare ogni altra attività atta a conseguire lo scopo.
3. Risorse
Art. 3
Le risorse dell’associazione sono costituite da:
- quote di adesione (una tantum);
- tasse sociali annue fissate dal Comitato direttivo;
- contributi volontari;
- provento da manifestazioni legate allo scopo;
- eventuali sponsorizzazioni.
4. Organizzazione dell’associazione
Art. 4
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea generale,
- Comitato direttivo,
- Ufficio di revisione.
Assemblea generale
Art. 5
L’organo supremo dell’associazione è costituito dall’assemblea generale, cui spettano i poteri inalienabili seguenti:
- l’approvazione e la modificazione dello statuto;
- la nomina e la revoca dei membri del Comitato direttivo e dell’ufficio di revisione;
- l’approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
- lo scarico ai membri del consiglio direttivo;
- le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o che le sono state sottoposte dal consiglio direttivo.
Art. 6
L’assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro il 31 marzo.
Ogni qualvolta sia necessario, in modo particolare nei casi previsti dalla legge, si convocano assemblee generali straordinarie.
Art. 7
L’assemblea generale deve essere convocata almeno 20 giorni prima del giorno previsto per la seduta.
Sono indicati nella convocazione gli oggetti all’ordine del giorno.
Fatta riserva per le disposizione sull’assemblea totalitaria, nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all’ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un’assemblea generale straordinaria o di effettuare una verifica speciale. Non occorre invece comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell’ambito degli oggetti all’ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.
Art. 8
L’assemblea generale è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento, da un altro membro designato dall’assemblea.
L’assemblea nomina un verbalizzante e se del caso uno o più scrutatori.
Comitato direttivo
Art. 9
Il Comitato direttivo si compone da 5 a 9 membri.
Di regola viene eletto nel corso dell’assemblea generale di volta in volta per la durata di due anni. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica fino a quando l’assemblea generale li riconferma o procede a una nuova elezione. È fatta riserva per le dimissioni e per la revoca.
I membri del Comitato direttivo sono in ogni tempo rieleggibili.
Il Comitato direttivo si costituisce autonomamente. Designa il suo presidente e un segretario, che non deve necessariamente essere membro del comitato direttivo.
Art. 10
Al Comitato direttivo compete la direzione suprema dell’associazione. Esso la rappresenta verso l’esterno e si occupa di tutte le materie che non sono attribuite dalla legge, dallo statuto o da regolamento a un altro organo dell’associazione.
Il Comitato direttivo ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:
- la direzione dell’associazione e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- la definizione dell’organizzazione;
- l’organizzazione dei conti;
- la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza e la regolamentazione dei diritti di firma;
- l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni.
Art. 11
Le delibere del Comitato direttivo vengono prese a maggioranza come a norma di legge, salvo disposizione contraria del regolamento d’organizzazione.
Il Presidente ha voto decisionale.
Sulle discussioni e decisioni è tenuto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
Ufficio di revisione
Art. 12
L’assemblea generale nomina ogni due anni una o più persone fisiche o giuridiche quale ufficio di revisione.
5. Scioglimento e liquidazione
Art. 13
L’Assemblea generale può in ogni momento decidere lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione in base alle disposizioni della legge e dello statuto.
Art. 14
La liquidazione ha luogo a cura del Comitato direttivo, a meno che l’assemblea generale non designi altri liquidatori.
La liquidazione dell’associazione avviene in base agli art. 76 e segg. CC.
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