Risposta del DI – Problematiche della circolazione stradale – 22.09.2020
Problematiche della circolazione stradale – 11.11.2020
Messaggio di modifica della legge sulla circolazione stradale – 09.11.2020
Problematica della severità di VIA SICURA
- PREMESSECome noto la Legge federale sulla circolazione stradale (LCS), ha subito un inasprimento graduale con l’introduzione di nuove norme definite con il cappello di “Via Sicura”.
L’esperienza creatasi dalla sua entrata in vigore ha dimostrato che alcune norme sono troppo e ingiustificatamente severe, al punto da far dissentire autorevoli e competenti Magistrati. Addirittura recentemente nel Canton Friborgo è stata emessa una sentenza umanamente corretta, ma giuridicamente contra legem (che non ha rispettato il minimo di legge)Vi sono alcuni punti su cui riflettere. Eccoli:
- L’applicabilità anche a Polizia, soccorritori e pompieri (nel’esercizio delle loro funzioni) delle sanzioni relative ai cosiddetti “pirati”.
- La severità estrema della sanzione penale (minimo un anno di detenzione) e minimo due anni di revoca della licenza a chi supera determinati limiti di velocità, senza esame concreto di ogni singola fattispecie. Ad esempio non può essere trattato in ugual modo chi circola di notte a 140 km/h su un tratto autostradale limitato a 80 km/h (magari per limitare l’inquinamento), rispetto a colui che sfreccia a 100 km/h davanti a una scuola all’orario di uscita degli allievi.
Lo stesso dicasi per la medesima velocità tenuta da un’automobile o da un autotreno da 40t. (gli spazi di frenata sono enormemente diversi).
- Queste disposizioni rappresentano un prêt-à-porter monotaglia, quando il diritto penale svizzero è invece basato dapprima sull’analisi dei fatti. Via Sicura ha creato una sproporzione sia tra i tipi di infrazione stradale, che (e segnatamente) rispetto agli altri reati.
- L’utente della strada sta perdendo la fiducia nel sistema, che viene ritenuto oramai troppo e smisuratamente repressivo, a scapito di un’efficace prevenzione e di una sanzione corretta, ben recepita e accettata.
- Tanta severità non è necessaria a fronte delle statistiche europee, che dimostrano che la diminuzione degli incidenti e la gravità degli stessi è dovuta principalmente alla qualità dei veicoli moderni, sempre più performanti in materia di sistemi di sicurezza.
A fronte delle molte levate di scudi, tra cui spiccano – come detto – dei Magistrati eccellenti, necessita intervenire (per ora) con dei piccoli correttivi, atti a rendere più giusta e accettabile questa normativa.
- MODIFICHE PROPOSTE Ecco alcune proposte che permettono di ridare una dimensione corretta alla normativa sulla circolazione stradale.
I nuovi articoli di legge potrebbero divenire come segue (le proposte nuove e le modifiche sono scritte in rosso).
Legge sulla circolazione stradale (corretta)
Infrazione alle norme della circolazione
Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione grave
Punibilità
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Art. 90
1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale. 2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. 3 È punito con una pena detentiva da tre mesi a tre anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. 4 Il capoverso 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata: a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h; b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h: c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h; d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h. 5 L’articolo 237 numero 2 del Codice penale non è applicabile in questi casi.
Art. 16c 1 Commette un’infrazione grave chi: a. – f. omissis 2 Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per: a. omissis abis. almeno sei mesi se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; l’articolo 90 capoverso 4 è applicabile; b. …
Art. 100 1. Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge, anche la negligenza è punibile. Nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è esentato da qualsiasi pena. 1bis. L’autorità giudicante potrà prescindere dai minimi di legge dopo ponderato esame del singolo caso specifico. 2. Omissis
Art. 16e La revoca della licenza di condurre potrà, per giustificati motivi essere sospesa condizionalmente. Si applicano per analogie le disposizioni del Codice Penale in materia.
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Riteniamo che la disposizione più importante sia quella che proponiamo quale nuovo capoverso 1bis dell’art. 100 LCS, in quanto (finalmente) darebbe all’autorità quella competenza discrezionale di cui è stata privata in materia di circolazione.
Infine ci siamo permessi di postulare la possibilità di concedere la sospensione condizionale non solo della condanna penale, ma anche della pena accessoria della revoca della licenza di condurre ai conducenti ovviamente meritevoli della fiducia delle istituzioni.
Agno, 20 maggio 2015
UAM
(Unione Automobilisti e Motociclisti)
Servizio patti chiari
Il nostro avvocato Rossano Guggiari ha rappresentato gli automobilisti e motociclisti ad un servizio di patti chiari!
Ecco il servizio!
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